Art. 2.
(Oggetto della giurisdizione tributaria).

      1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi e le tasse di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali nonché i contributi previdenziali e i contributi per il Servizio sanitario nazionale, accertati dagli uffici delle agenzie fiscali e

 

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dagli uffici previdenziali. In ogni caso, il giudice tributario è competente per tutte le controversie legate da una connessione stretta ad organi fiscali e previdenziali.
      2. Appartengono alla giurisdizione tributaria le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici delle agenzie fiscali, da uffici locali, regionali e previdenziali, gli interessi moratori, anche anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile, la rivalutazione monetaria di cui all'articolo 1224, secondo comma, del medesimo codice civile, e ogni altro accessorio, compresi gli aggi, le indennità di mora e le spese di notifica, dovuti all'agente della riscossione.
      3. Rientrano nella competenza dei giudici tributari tutte le azioni di risarcimento danni, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, per comportamenti dolosi o colposi, nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, e tutte le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, anche successivi alla notifica della cartella di pagamento, comprese le controversie relative all'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché tutte le controversie relative ai fermi amministrativi e alle iscrizioni di ipoteche.
      4. Appartengono, inoltre, alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Il giudice tributario può decidere anche in materia di tariffe d'estimo, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8.
      5. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
 

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e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e della tariffa igiene ambientale, le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e le controversie relative al contributo per il rilascio del permesso di costruire previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      6. Il giudice tributario può risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle cause rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o sulla capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio, e sempreché non si verifichino le ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e d).
      7. Appartiene altresì alla giurisdizione tributaria la causa tra sostituto d'imposta e sostituito avente ad oggetto la pretesa del sostituto di rivalersi sulle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto o del sostituito di chiedere il rimborso con l'intervento necessario dell'ufficio dell'agenzia fiscale competente.
      8. È ammessa davanti al giudice tributario l'azione di mero accertamento negativo in prevenzione, attinente la non debenza di un determinato tributo, tassa o tariffa, ove essa sia sperimentata in via preventiva, in assenza di un atto impositivo o di riscossione.
      9. Tutte le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.
      10. Sono di competenza esclusiva del giudice ordinario tutte le controversie concernenti il diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate
 

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«camere di commercio», nonché le controversie relative all'occupazione senza titolo di un bene del demanio.
      11. Non rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria le controversie che riguardano i soli rapporti tra privati, salvo le controversie di cui al comma 7.